I terreni novali bonificati in
seguito alle opere di prosciugamento artificiale avrebbero
dovuto essere sottoposti al diritto di decima. In effetti, multi
possidenti ritennero di non essere soggetti ad alcun diritto in
quanto al momento della istituzione della decima i terreni in
questione erano incolti. Tuttavia, secondo le investiture
stesse, come si è visto nella 1°parte, il diritto si
estendeva ai «prativi, pascolivi, e vallivi nel caso di
dissodamento», ed inoltre dagli atti delle due commutazioni, di
cui si parlerà fra breve, risulta che il diritto di decima
avrebbe dovuto estendersi anche ai terreni novali «in allora
incolti». La parrocchia nel 1891 percepiva due cànoni di decima
già commutata: il primo da Pietropoli Francesco fu Angelo, in
forza della sentenza del 22/11/1862 del Tribunale di Ferrara
(confermata dalla corte d'Appello di Bologna con sua sentenza
del 1/3/1864) per la somma annua di lire 244,08; il secondo
dagli eredi di Cavalieri Ventura (in dipendenza dell'accennato
rogito Lezziroli del 3/6/1869) per la somma convenuta di lire
300. Probabilmente gli Eredi Cavalieri addivennero ad un
accomodamento siglato dal rogito Lezziroli per non adire al
tribunale che aveva già nel 1862 condannato il Pietropoli. La
parte della decima abbaziale commutata aveva un'estensione di
ettari 287, 77, 80 (fra terreni novali bonificati ed alcuni dei
vecchiali inclusi nella commutazione) e per i quali si percepiva
la somma di lire 544,08.



Prima di procedere con il secondo elenco
riguardante i fondi commutati, i possessori alla data del
2/12/1891 e la cifra corrispondente alla decima, sono opportune
alcune precisazioni in merito ai fondi del Fienilone e Valle e a
quelli denominati «Dossi» e «Prati». Per i primi si deve dire
che avevano una estensione complessiva di ettari 223,43,10. Le
superfìci di questi fondi il Cugini le ricavò dalla perizia
Balboni del 1 ottobre 1868, allegata al rogito di commutazione
più volte citato. Dalla stessa perizia risulta che nel 1868 il
fondo Fienilone e Valle era coltivato solo per ettari 5,55,10
poiché tutto il resto era costituito da pascoli e valli da
canna. Per quanto concerne i «Dossi» e i «Prati», il Cugini
afferma nella stima che «furono identificati all'appoggio della
perizia giudiziale 14 maggio 1862 dell'Ing. Giuseppe Maestri,
che ha servito di base alla Commutazione Giudiziale dei fondi
stessi. Si osserva come all'epoca della detta Perizia gli
appezzamenti «Dossi» e «Prati» erano incolti, ad eccezione di
una stretta zona dei Dossi in contatto col Canai Bianco».