IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi dei
consiglieri, riportati nel primo punto dell'ordine del
giorno;
Visto il decreto
legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante disposizioni in ordine al l'imposta
comunale sugli immobili;
Visto in particolare l'art.
8 comma terzo del citato decreto, ove è prevista la
possibilità di aumentare la detrazione prevista per
l'abitazione principale fino al L. 500.000, anche
limitatamente a particolari categorie disagiate;
Visto il vigente
regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili;
Richiamato il proprio atto
n. 3/2001, con il quale si fissava per l'anno 2001 in L.
500.000 la detrazione per l'abitazione principale per
particolari categorie in condizioni disagiate;
Ritenuto di confermare
anche per l'anno prossimo tale detrazione, limitatamente
a categorie di soggetti in situazioni di particolare
disagio economico-sociale, e precisamente:
1) pensionati o disabili
con invalidità riconosciuta, in condizione non
lavorativa, non possessori di altri immobili ad eccezione
di pertinenze dell'abitazione principale, che vivono da
soli, ed il cui reddito complessivo nell'anno 2001 non ha
superato L. 15.873.000 (euro 8197.72);
2) pensionati o disabili
con invalidità riconosciuta, in condizione non
lavorativa, non possessori di altri immobili ad eccezione
di pertinenze dell'abitazione principale, appartenenti a
nuclei familiari il cui reddito complessivo per l'anno
2001 non è stato superiore a L. 25.633.000 (euro 13238.34),
più L. 1.961.000 (euro 1012.77) per ogni persona a
carico;
Avuti i pareri favorevoli
del responsabile del settore proponente, per la regolarità
tecnica, e del responsabile della ragioneria, per la
regolarità contabile;
Vista l'attestazione di
copertura finanziaria del responsabile di ragioneria;
Con voti favorevoli n. 14
(unanimità) dei consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di concedere per l'anno
2002, ai sensi dell'ari 8 del decreto leg.vo n. 504/92 e
successive modificazioni, un aumento della detrazione per
l'abitazione principale a euro 258,23 (L.500.000) per i
contribuenti in possesso dei requisiti, e con le modalità,
indicati nell'allegato A che fa parte integrante del
presente atto, dando atto che della riduzione di gettito
derivante dall'applicazione del presente benefìcio si è
tenuto conto in sede di previsione dell'entrata;
ALLEGATO
A
Per l'anno 2002 è
concessa la detrazione di EURO 258.23 (L. 500.000) per
l'abitazione principale, limitatamente alla parte
spettante ed al periodo in cui sussistono le condizioni,
ai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta comunale
sugli immobili che si trovino in una delle seguenti
situazioni:
a) siano pensionati o
disabili con invalidità riconosciuta, in condizione non
lavorativa, e vivano da soli. Il loro reddito complessivo
nell'anno 2001 non deve aver superato la somma di EURO
8197.72 (L. 15.873.000). Il contribuente deve essere
proprietario o titolare di altro diritto reale della sola
abitazione principale e relative pertinenze, queste
ultime in numero non superiore a due. La detrazione non
si estende alle pertinenze.
b) siano pensionati o
disabili con invalidità riconosciuta, in condizione non
lavorativa, proprietari o titolari di altro diritto reale
della sola abitazione principale e relative pertinenze (queste
ultime in numero non superiore a due), e appartengano a
nuclei familiari il cui reddito complessivo nell'anno
2001 non ha superato la somma di EURO 13238.34 (L. 25.633.000),
più EURO 1012.77 (L. 1.961.000) per ogni persona a
carico. La detrazione non si estende alle pertinenze.
Ai fini della presente
agevolazione, si precisa che:
1) per reddito
complessivo si intende:
- redditi assoggettabili
ad LRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni e
riduzioni di legge)
- interessi su depositi
bancari, postali, ecc.
- rendite da capitale,
titoli di Stato, obbligazioni
- somme e contributi
erogati da enti pubblici o privati
2) per nucleo familiare
si intende:
il nucleo di persone
residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da
vincoli di parentela o affinità
3) per abitazione
principale si intende:
l'unità immobiliare nella
quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di
proprietà od altro diritto reale, ed i suoi familiari
dimorano abitualmente
4) la situazione di
riferimento è quella esistente al 1° gennaio 2002.
L'applicazione della
maggiore detrazione è subordinata alla presentazione,
all'Ufficio Protocollo del Comune, di richiesta da parte
del contribuente entro il 1° luglio 2002, richiesta
accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà circa l'appartenenza ad uno dei due gruppi
aventi diritto all'agevolazione. Già al momento del
versamento dell'acconto per l'imposta dell'anno 2002, i
contribuenti che hanno inviato la domanda nel termine
previsto potranno tenere conto della maggiore detrazione.
|