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COMUNICAZIONI DAL COMUNE DI BERRA

 

I.C.I. 2002 - DETRAZIONI SPECIALI

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei consiglieri, riportati nel primo punto dell'ordine del giorno;

Visto il decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in ordine al l'imposta comunale sugli immobili;

Visto in particolare l'art. 8 comma terzo del citato decreto, ove è prevista la possibilità di aumentare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino al L. 500.000, anche limitatamente a particolari categorie disagiate;

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

Richiamato il proprio atto n. 3/2001, con il quale si fissava per l'anno 2001 in L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale per particolari categorie in condizioni disagiate;

Ritenuto di confermare anche per l'anno prossimo tale detrazione, limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, e precisamente:

1) pensionati o disabili con invalidità riconosciuta, in condizione non lavorativa, non possessori di altri immobili ad eccezione di pertinenze dell'abitazione principale, che vivono da soli, ed il cui reddito complessivo nell'anno 2001 non ha superato L. 15.873.000 (euro 8197.72);

2) pensionati o disabili con invalidità riconosciuta, in condizione non lavorativa, non possessori di altri immobili ad eccezione di pertinenze dell'abitazione principale, appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo per l'anno 2001 non è stato superiore a L. 25.633.000 (euro 13238.34), più L. 1.961.000 (euro 1012.77) per ogni persona a carico;

Avuti i pareri favorevoli del responsabile del settore proponente, per la regolarità tecnica, e del responsabile della ragioneria, per la regolarità contabile;

Vista l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile di ragioneria;

Con voti favorevoli n. 14 (unanimità) dei consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di concedere per l'anno 2002, ai sensi dell'ari 8 del decreto leg.vo n. 504/92 e successive modificazioni, un aumento della detrazione per l'abitazione principale a euro 258,23 (L.500.000) per i contribuenti in possesso dei requisiti, e con le modalità, indicati nell'allegato A che fa parte integrante del presente atto, dando atto che della riduzione di gettito derivante dall'applicazione del presente benefìcio si è tenuto conto in sede di previsione dell'entrata;

 

ALLEGATO A

Per l'anno 2002 è concessa la detrazione di EURO 258.23 (L. 500.000) per l'abitazione principale, limitatamente alla parte spettante ed al periodo in cui sussistono le condizioni, ai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) siano pensionati o disabili con invalidità riconosciuta, in condizione non lavorativa, e vivano da soli. Il loro reddito complessivo nell'anno 2001 non deve aver superato la somma di EURO 8197.72 (L. 15.873.000). Il contribuente deve essere proprietario o titolare di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze, queste ultime in numero non superiore a due. La detrazione non si estende alle pertinenze.

b) siano pensionati o disabili con invalidità riconosciuta, in condizione non lavorativa, proprietari o titolari di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze (queste ultime in numero non superiore a due), e appartengano a nuclei familiari il cui reddito complessivo nell'anno 2001 non ha superato la somma di EURO 13238.34 (L. 25.633.000), più EURO 1012.77 (L. 1.961.000) per ogni persona a carico. La detrazione non si estende alle pertinenze.

Ai fini della presente agevolazione, si precisa che:

1) per reddito complessivo si intende:

- redditi assoggettabili ad LRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge)

- interessi su depositi bancari, postali, ecc.

- rendite da capitale, titoli di Stato, obbligazioni

- somme e contributi erogati da enti pubblici o privati

2) per nucleo familiare si intende:

il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela o affinità

3) per abitazione principale si intende:

l'unità immobiliare nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente

4) la situazione di riferimento è quella esistente al 1° gennaio 2002.

L'applicazione della maggiore detrazione è subordinata alla presentazione, all'Ufficio Protocollo del Comune, di richiesta da parte del contribuente entro il 1° luglio 2002, richiesta accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'appartenenza ad uno dei due gruppi aventi diritto all'agevolazione. Già al momento del versamento dell'acconto per l'imposta dell'anno 2002, i contribuenti che hanno inviato la domanda nel termine previsto potranno tenere conto della maggiore detrazione.